REGIME FISCALE WELFARE PER DIPENDENTI A RISCHIO DI NON IMPIEGABILITÀ
L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che, per quel che concerne un piano di welfare aziendale, realizzato da una società attraverso un nuovo contratto integrativo aziendale, che mira a migliorare il livello di supporto socioeconomico riconosciuto ai lavoratori, i dipendenti a maggior rischio di non impiegabilità e di fragilità sociale si configurano come una “categoria di dipendenti” (art. 51 c. 2 DPR 917/86).
Nell’interpello che ha generato la Risposta delle Entrate, una società chiedeva il precipuo trattamento fiscale da utilizzare qualora sia predisposto per determinati dipendenti non dirigenti un percorso di formazione, apprendimento e aggiornamento professionale (denominato “Percorso occupabilità”) pensato per incrementare la quantità e la qualità delle competenze, conoscenze e capacità, con lo scopo di migliorare la loro occupabilità futura .
Al medesimo gruppo di dipendenti veniva anche offerto un piano di welfare in cui erano incluse le spese di trasporto pubblico. L’istanza ineriva, nello specifico, il fatto se tale gruppo di lavoratori si potesse o no ritenere una categoria di dipendenti omogenea secondo quanto stabilito dall’articolo 51, comma 2 e seguenti del Tuir, per cui il valore del “Percorso occupabilità” potesse rientrare nel novero dei servizi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir e non rientrare nella base imponibile per i beneficiari.
Citando la Circolare 5/E 2018 sul tema, l’Agenzia ricorda, che effettivamente secondo quanto stabilito dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, generano reddito di lavoro dipendente tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente, salvo quanto previsto dai commi 2 e seguenti in cui si descrivono tassativamente le somme e i valori percepiti, che in tutto o in parte sono esclusi, ma solo nel caso siano messi a disposizione della «generalità dei dipendenti» o di «categorie di dipendenti».
L’Agenzia delle Entrate precisa che, però, l’espressione “categorie di dipendenti” non è da ritenersi soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo, a patto che tali inquadramenti bastino ad impedire, in senso teorico, che siano fornite erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.
Chiarito quindi che “può configurarsi quale “categoria di dipendenti” l’insieme di lavoratori che avendo convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare ricevono una “quantità” di welfare aggiuntivo rispetto al valore del premio, “in ragione del risparmio contributivo di cui a seguito di tale scelta beneficia il datore di lavoro”.
Nello specifico, la valutazione della condizione di “categoria di dipendenti” è legata a fattori, soggettivi e oggettivi (inerenti il territorio di residenza del lavoratore e quindi il livello di occupazione locale), ciascuno con un peso specifico differente, in relazione a una scala numerica di valutazione.
Ne consegue che, il percorso di welfare offerto, avente finalità di istruzione e relativo alla formazione, apprendimento e aggiornamento professionale volto a migliorare la quantità e la qualità delle competenze, conoscenze e capacità e potenziare l’occupabilità futura, non è imponibile per i beneficiari e i costi sono a carico della società datrice di lavoro.
Allo stesso modo, non sono imponibili le utilità messe a disposizione dei citati dipendenti in quanto categoria (dunque non concesse ad personam, altrimenti imponibili), che trattano di:
- buoni acquisto, se di importo inferiore a € 258,23;
- contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare, se di importo inferiore, nei corso del periodo d’imposta, ad € 5.164,23;
- acquisto di pacchetti sanitari integrativi;
- rimborso spese sostenute per i familiari in età prescolare;
- rimborso spese scolastiche per i familiari;
- rimborso spese sostenute per l’assistenza dì familiari anziani e/o non autosufficienti;
- servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, di assistenza sociale e sanitaria;
- rimborso spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico.