Statuto

ART. 1 – Disposizioni Generali.
In data 9 giugno 1992 con atto notarile Rep. 36068, è stato costituito la “Cassa di Assistenza e Previdenza”.
In adesione al “Protocollo d’Intesa per la ristrutturazione della Cassa Assistenza e Previdenza e la costituzione di nuovi Enti a composizione paritetica” sottoscritto il 15 gennaio 1999, in data 22.07.1999 viene costituito l’ “Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome – ENMOA”.
Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d’Intenti firmato in data 18 maggio 2011 tra “CNAI – Coordinamento Nazionale Associazione Imprenditori” e “FISMIC-CONFSAL”, vengono apportate significative modifiche al presente Statuto, tra le quali il subentro della FISMIC – CONFSAL in qualità di rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale dei Lavoratori.

ART. 2 – Sede – Funzioni – Durata.
L’Ente di Mutualità ENMOA ha sede in Chieti.
L’Ente di Mutualità ENMOA è un Ente paritetico contrattuale, costituito in adempimento a quanto stabilito dai CCCCNL e da quelli integrativi Regionali e Provinciali, che svolge senza alcun fine commerciale o di lucro, compiti e funzioni a favore di tutti i lavoratori elo soci lavoratori che svolgono le attività indicate nei CCCCNL, nonché dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, nonché le cooperative e loro consorzi.
La durata dell’Ente di Mutualità ENMOA è a tempo indeterminato e spetta alle Organizzazioni Nazionali contraenti dei CCCCNL deliberarne le modificazioni, gli scopi e la liquidazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente Statuto.

ART. 3 – Rappresentanza – Foro competente.
La Rappresentanza legale dell’Ente di Mutualità ENMOA spetta al Presidente del Comitato di Gestione.
Il Foro di Chieti è competenti per tutte le controversie che dovessero verificarsi in relazione all’attività dell’Ente di Mutualità ENMOA.