Statuto

 

ART. 20 – Prelevamenti – Spese.
Ogni prelevo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal Direttore (ove esista) e firmata dal Presidente.
Particolari impegni di spesa che eccedano la normale amministrazione, devono essere approvati preventivamente dal Comitato di Gestione, ed in casi d’urgenza dal vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento il Presidente ed il Vice Presidente debbono farsi sostituire conferendo delega per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, rispettivamente fra quelli nominati dal C.N.A.I. e dalla FISMIC

ART. 21 – Esercizi finanziari – Bilanci.
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal consiglio Generale entro la data del trenta aprile, prorogabile al 30 giugno per motivi giustificati.
Il Bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, in cui deve essere sottoposto all’approvazione.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale entro il termine di cui al 2° comma.
Sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalla data dell’avvenuta approvazione, devono essere inviati in copia al C.N.A.I. e alla FISMIC-CONFSAL

ART. 22 – Disposizioni varie.
Le disponibilità dei fondi per quanto concerne le prestazioni dell’Ente di Mutualità E.N.M.O.A., possono comporsi di depositi in conto corrente, di titoli vari, di azioni, obbligazioni, beni immobili, mutui garantiti, quote di fondi di investimento, polizze di assicurazione sulla vita o quant’altro sia stato deciso dal Comitato di Gestione.

ART. 23 – Messa in liquidazione – Commissariamento.
La messa in liquidazione dell’Ente di Mutualità E.N.M.O.A. è disposta su decisione congiunta delle organizzazioni nazionali costituenti C.N.A.I. e FISMIC.
Per la messa in liquidazione, le anzidette organizzazioni nazionali provvederanno alla nomina di due liquidatori, in misura paritetica tra loro di un terzo di comune accordo. All’atto della messa in liquidazione dell’Ente di Mutualità E.N.M.O.A., le stesse organizzazioni determinano i compiti del liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, in difetto provvederà il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale di Chieti o di Roma o di altra circoscrizione qualora l’Ente dovesse trasferire la propria sede sociale.
Il commissariamento è disposto su decisione congiunta del CNAI e della FISMIC – CONFSAL per irregolarità nella gestione dell’Ente.
In tal caso le Organizzazioni di comune accordo nomineranno da uno a due commissari.

ART. 24 – Modifiche dello Statuto.
Qualunque modifica al presente Statuto deve scaturire dalla pattuizioni tra le organizzazioni costituenti C.N.A.I. e FISMIC, e successivamente deliberato con maggioranza di almeno il cinquanta per cento più uno dei voti dei componenti del Consiglio Generale.

ART. 25 – Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]