DETASSAZIONE PMI SENZA SINDACATO
L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta, mediante la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, a proposito della possibilità di includere nell’alveo dei beneficiari del welfare legati alla contrattazione collettiva le aziende prive di rappresentanza unitaria.
Pubblicato il 19.3.2019
Infatti fu la Legge 208 del 2015 ad introdurre la tassazione del 10%, a titolo di imposta sostitutiva, sui premi di produttività previsti dalla contrattazione collettiva (seguendo i principi desunti dall’art. 51 D.Lgs. 81/2015), ovvero ricorrendo alla sottoscrizione di accordi da parte di associazioni sindacali, cosiddette, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o ancora dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Proprio inerente a tale materia, si solleva anche l’interrogativo relativo al futuro delle piccole e medie imprese senza sindacato in azienda.
La Risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria delinea una duplice eventualità.
Nella prima, in presenza di un contratto territoriale di settore e quindi al concretizzarsi delle condizioni richieste, l’azienda non sindacalizzata avrà la possibilità di far ricorso a suddetta contrattazione, al fine di scontare sul premio defiscalizzato l’aliquota del 10%, oppure trasformarlo in welfare aziendale.
Qualora, invece, non risulti stipulato un contratto territoriale di settore, l’impresa avrà la facoltà di applicare il contratto territoriale che considera maggiormente funzionale alle proprie caratteristiche, informando di ciò gli stessi lavoratori.
Quindi il contratto sarà adottato sia per la previsione relativa all’ambito delle agevolazioni, sia per la disciplina di ulteriori aspetti del rapporto di lavoro.
Cionondimeno, le alternative avanzate evidenziano un carattere di complessità tale da scoraggiare l’impresa non iscritta all’associazione di categoria datoriale firmataria del contratto territoriale, dal momento che questi accordi obbligano l’impresa all’iscrizione oppure a una specifica delega conferita all’associazione di categoria.
A tal riguardo, sarebbe d’uopo ripristinare, come principio regolatorio e fondante, quanto stabilito dall’art. 39 della Costituzione il quale, escludendo l’obbligo di affiliazione sindacale, garantirebbe la libera applicazione degli accordi territoriali anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1, c. 1175 L.296/2006 relativamente alla condizione per godere dei benefici contributivi.
Si tratta dell’articolo che lega i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), al netto degli altri e ulteriori obblighi di legge e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.