CONGEDI E PERMESSI SOSPENDONO LA PROVA
Il prolungamento del periodo di prova si applica anche ai congedi e permessi fruiti dalle lavoratrici e dai lavoratori ai sensi della L. 104/1992;
questa è la precisazione pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in data 9 settembre 2022.
Il periodo di prova tiene conto del solo servizio effettivamente prestato, e si sospende nel caso di assenze come nel caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.