ANNO 2022: FRINGE BENEFIT AI LAVORATORI, ULTIMI CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.35/E del 4 novembre 2022 ha chiarito che le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori, fino ad un massimo di 600,00 per l’anno 2022.
L’innalzamento della soglia dei fringe benefit rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
il beneficio può riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Inoltre, sono comprese anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini;
è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa, in alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari;
il regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma rimane immutato: pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.