DECRETO TRASPARENZA, ULTERIORI PRECISAZIONI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana le prime indicazioni interpretative in merito alle novità introdotte dal Decreto Trasparenza attraverso la circolare 19 del 20 settembre 2022.
Tali indicazioni fanno seguito a quelle già contenute nella circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022, con l’obiettivo di approfondire ulteriori aspetti, ovvero le questioni più rilevanti anche in considerazione delle richieste di chiarimento ricevute dall’Ispettorato.
Nel quadro dei nuovi adempimenti del datore di lavoro in tema di informazione il Ministero ha ritenuto doversi soffermare su alcuni specifici profili.
CONGEDI
Il primo aspetto che rilevano esclusivamente i congedi retribuiti, per cui non vi è obbligo di comunicazione di quelli per cui non è prevista la corresponsione della retribuzione. Il secondo aspetto, l’obbligo di informazione per il datore di lavoro riguardi solo quelle astensioni espressamente qualificate dal legislatore come “congedo”. Oltre i congedi stabiliti dalla disciplina legale, è necessario tenere conto di quelli contenuti nel contratto collettivo, in ossequio al principio di concretezza dell’informazione sul rapporto di lavoro già richiamato in precedenza.
RETRIBUZIONE
il datore ha l’obbligo di indicare «l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento». Con tale formula il Ministero si riferisce a tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell’assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo.
Per quanto concerne le eventuali misure di welfare aziendale o, ancora, il buono pasto, queste, non rientrando ordinariamente nell’assetto retributivo, non sono oggetto dell’informativa, salvo che non siano previste dalla contrattazione collettiva o dalle prassi aziendali come componenti dell’assetto retributivo.
ORARIO DI LAVORO PROGRAMMATO
Le informazioni devono essere incentrate sulla concreta articolazione dell’orario di lavoro applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione. Nel caso di variazioni dell’orario di lavoro successivamente intervenute, l’informativa si rende necessaria solo in presenza di modifiche che incidono sull’orario di lavoro in via strutturale o per un arco temporale significativo, fermo restando il rispetto della legge e del contratto collettivo soggettivamente applicabile al rapporto di lavoro.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il datore di lavoro dovrà fornire indicazioni anche alla luce della specificità della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, rappresentando al lavoratore, ad esempio, la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali