GESTIONE BENEFIT WELFARE AZIENDALE
Le Entrate hanno presentato (con la Risposta ad Interpello AE del 13 dicembre 2019, la n. 522) la propria posizione in merito alla gestione di particolari benefici accessori erogati in funzione di un piano di welfare aziendale.
Gli ambiti affrontati sono:
- benefit erogati in favore degli amministratori che non percepiscono alcun compenso;
- trattamenti di estetica;
- corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori.
Relativamente al benefit a vantaggio di amministratori che non percepiscono alcun compenso, nel caso in oggetto, il Consiglio d’Amministrazione (CdA) della società consta di 3 membri, di cui uno solo percepisce compensi in denaro (art. 50, c. 1, lett. c-bis), DPR 917/86).
I benefit forniti a tutti i membri del CdA non sono escludibili dal reddito in virtù del fatto che si verificano:
- la mancanza del requisito della categoria omogenea di dipendenti, poiché uno solo dei 3 amministratori viene retribuito per l’incarico dalla società;
- la circostanza che i benefit siano corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto, assolvendo una funzione essenzialmente remunerativa (art. 51, c. 1, DPR 917/86).
Relativamente ai trattamenti di estetica presso centri specializzati, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che non possono rientrare nella fattispecie di benefit (art. 51, c. 2, lett. f), DPR 917/86), in quanto si configurano come servizi alla persona, privi di rilevanza sociale e, pertanto, non perseguendo specifiche finalità (art. 100, c. 1, DPR 917/86).
Niente detraibilità dell’IVA per l’acquisto da parte della società dei trattamenti estetici (art. 19 DPR 633/72), giacché i trattamenti in questione non presentano, anche in ragione dell’oggetto sociale, “un stretto rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività svolta dal soggetto passivo e l’utilizzo del bene o del servizio” (Ris. Interpello AE 23 luglio 2002 n. 244
Invece i corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori rientrano tra i benefit (art. 51, c. 2, lett. f-bis), DPR 917/86), come i rimborsi per corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori da effettuare al di fuori del circuito scolastico.
In aggiunta l’Agenzia delle Entrate, in tema di possibilità di ricomprendere tra i benefit detassabili anche i corsi di lingua non forniti direttamente dal datore di lavoro, ma acquistati dal lavoratore e rimborsati dal datore di lavoro, stabilisce che le somme e i valori citati (art. 51, c. 2, lett. f-bis), DPR 917/86) costituiscono una specificazione degli oneri di utilità sociale.
La formulazione dell’art. 51, c. 2, lett. f-bis), DPR 917/86 contiene tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che le fornisce.