SOSTITUZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO CON LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE, USO O COMODATO DI FABBRICATI
Il lavoratore, in ragione di quanto previsto dal contratto aziendale o territoriale, può scegliere l’assegnazione, in comodato, uso o locazione, di un fabbricato in luogo dell’erogazione del premio di risultato.
Trattamento fiscale
E’ imponibile la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza.
Esempio:
• Premio di risultato agevolabile € 3.000
• Valore della rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente € 2.000
• Base imponibile benefit anche a seguito della conversione del premio di risultato € 2.000
• Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, € 1.000 (€ 3.000 – € 2.000).
Attenzione – Se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per la concessione in locazione, uso o comodato del fabbricato (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del benefit è ridotta di pari importo.