SOSTITUZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO CON LA CONCESSIONE DI PRESTITI
Su richiesta del lavoratore dipendente il premio di risultato può essere sostituito con il pagamento di interessi di mutuo da parte del datore di lavoro; oppure il datore di lavoro può erogare direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati.
Trattamento fiscale
E’ imponibile il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Esempio:
• Premio di risultato agevolabile € 3.000
• Interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo € 4.000
• Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 2.000
• Interessi rimasti a carico del dipendente dopo la conversione del premio € 1.000 (€ 4.000 – € 3.000)
• Base imponibile del benefit € 500 (€ 2.000 – € 1.000 = € 1.000 * 50%)
• Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit, € 2.500 (€ 3000 – € 500).
Attenzione
Se al lavoratore dipendente è trattenuta una somma per la concessione del prestito (quota di reddito già assoggettata a tassazione), la base imponibile del benefit è ridotta di pari importo.