Previdenza: nuova modalità di invio istanza ANF
L’Istituto di Previdenza con il messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, rende noto che, al fine di accogliere le richieste di aziende ed intermediari, le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate.
Per tutti i lavoratori, quindi, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
L’inizio della nuova modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020.
Pertanto sono confermate le disposizioni fornite dal messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Le istanze di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili in base alle nuove disposizioni, si potranno svolgere ricorrendo ai flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.