Welfare aziendale: trattamento IVA dei buoni monouso
L’Amministrazione Finanziaria è intervenuta riguardo al trattamento ai fini IVA di beni e servizi oggetto di welfare aziendale.
Con l’interpello n. 10/2020, il Fisco ha espresso la propria posizione per quanto concerne il trattamento ai fini IVA, di beni e servizi oggetto di welfare aziendale resi dalla società istante (“Società benefit” ai sensi dell’articolo 1, commi 376-384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) a favore delle aziende che gliene affidano la gestione per i propri dipendenti.
L’erogazione di tali servizi a favore delle aziende clienti che le affidano la gestione dei propri piani di “welfare aziendali” mediante contratti di mandato senza rappresentanza, avviene sulla base di specifiche convenzioni.
Per gestire il welfare aziendale dei propri clienti, l’istante chiedeva di sapere:
- se l’utilizzo di “documenti di legittimazione“, ossia degli strumenti operativi idonei a rendere più agevole la fruizione dei benefit da parte dei lavoratori, potesse essere assimilato al “buono corrispettivo” definito dall’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- in caso affermativo, se lo si potesse ritenere un “buono monouso” o “buono multiuso”, rispettivamente disciplinati dagli articoli 6-ter e 6-quater del predetto D.P.R.;
- le modalità di documentazione e intestazione delle erogazioni realizzate mediante documenti di legittimazione.
Le Entrate hanno chiarito che i documenti emessi in tale ipotesi hanno le stesse caratteristiche dei “buoni-corrispettivo” ai sensi della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio 27 giugno 2016 (Direttiva voucher), essendo determinati sin dall’origine in termini di natura, qualità e quantità, come del resto anche il luogo di effettuazione dell’operazione, oltre all’identità del personale dipendente.
Questi elementi riescono a determinare la disciplina IVA dell’operazione o delle operazioni cui il voucher dà diritto e, pertanto, fanno assumere a quest’ultimo le caratteristiche di un buono monouso, di cui all’articolo 6-ter, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.
L’esito è che, nel rispetto dell’articolo 6-ter, comma 3, del Decreto IVA, all’atto emissione del buono il fornitore debba fatturare la prestazione al committente che agisce per conto del datore di lavoro. Ne consegue che non sorgerà alcun ulteriore obbligo ai fini IVA per lo stesso fornitore, una volta avvenuto il riscatto dei beni o dei servizi da parte del personale dipendente.