Costi trasferta inclusi in Bonus R&S se congrui e pertinenti
La risposta n. 520/2019 fornita dall’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti riguardo il credito di imposta in attività di ricerca e sviluppo.
Le Entrate già nella circ. n. 5/E del 29 marzo 2018, precisò che i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono, in astratto, essere ricompresi nella categoria di costi ammessi per contratti di ricerca “extra-muros”.
Tali contratti, per l’ammissibilità nei relativi costi, devono contenere l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente attività di ricerca e sviluppo e prevedere che il reale beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa committente.
Pertanto è fondamentale che, per l’inclusione delle spese di rimborso delle trasferte nel computo del bonus R&S, sia certificata la strumentalità dei “viaggi di lavoro” allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto, da considerare, solo in tale ipotesi, rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta in argomento.
Confermato che questi oneri concorreranno, eventualmente, nel periodo d’imposta di competenza, ai sensi dell’art. 109 del Tuir e che dovrà essere garantita dal committente la congruità di tali oneri rispetto all’attività di ricerca.